Home Notizie Tetto massimo di ore di assenza
Tetto massimo di ore di assenza PDF Stampa E-mail
Scritto da Francesco   
Giovedì 03 Novembre 2011 08:30

Si informano le famiglie e gli allievi che per l’anno scolastico 2011/12 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli Istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, che prevede che “ … ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. In merito si comunica alle SS.LL. come previsto dalla C.M. del M.I.U.R. n.20 del 4 marzo 2011, che ai fini della valutazione finale saranno conteggiate le ore di assenza (uscite anticipate, ritardi, assenze giornaliere) che non dovranno superare un quarto delle ore effettivamente svolte secondo calendario.

Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Novembre 2011 08:35