| Informazioni legislative |
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| Scritto da Administrator |
| Martedì 24 Novembre 2009 20:27 |
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Dalla normativa della legge italiana vigente e dalle indicazioni ministeriali degli ultimi mesi si può leggere quanto viene indicato di seguito. Per le prestazioni mediche o per frequentare la scuola non serve il permesso di soggiorno.
L’esenzione dall’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno vale dall’inizio e sino al completamento dell’intero percorso scolastico. “Non c’è nessun motivo di legge per cui gli studenti, senza permesso di soggiorno, non possano affrontare gli esami di stato”. Il mancato invio del codice fiscale, anche di quelli clandestini, da parte delle scuole non comporta alcuna preclusione per gli studenti a svolgere gli esami di maturità.
Il dovere dei medici è “curare”; il dovere degli insegnanti è “insegnare”. L’eventuale richiesta di esibizione del permesso di soggiorno allo studente straniero che accede alla scuola, con conseguente segnalazione, in caso di assenza, della condizione di illegalità – dello studente straniero e/o del/dei genitore/i - potrebbe configurare il reato di abuso d’ufficio. Non esistono leggi in Italia che affermano il contrario. Quindi all’ITI A. Volta gli stranieri possono, con tranquillità, frequentare l’intero percorso di studi sino al completamento con lo svolgimento degli esami di maturità.
(a cura della prof. Rachele Di Palo) |
| Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Novembre 2009 09:19 |